IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  43,  secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il quale stabilisce, tra l'altro,  che  gli  istituti,  enti  ed
ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la
classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,  e  le
istituzioni  a  carattere  privato  che  abbiano  un  ordinamento dei
servizi ospedalieri corrispondente a quello  degli  ospedali  gestiti
direttamente  dalle  unita'  sanitarie locali, possono ottenere dalla
regione  che   i   loro   ospedali   siano   considerati,   ai   fini
dell'assistenza  sanitaria,  presidi dell'unita' sanitaria locale nel
cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario  regionale
preveda detti presidi e che i rapporti dei predetti istituti, enti ed
ospedali con le unita' sanitarie locali siano  regolati  da  apposite
convenzioni;
  Visto  il  terzo comma del medesimo art. 43 il quale stabilisce che
le convenzioni precitate devono essere  stipulate  in  conformita'  a
schemi  tipo  approvati  dal  Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale il quale, con parere n.
11/87, si e' espresso nella seduta del 3 giugno 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 1988;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvato l'allegato schema di convenzione per la disciplina
dei  rapporti  tra  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  istituzioni
sanitarie  a  carattere privato, ai sensi dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 ottobre 1988
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            DE MITA
Il Ministro della sanita'
       DONAT CATTIN
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Nota alle premesse:
             Il   testo   dell'art.   43   della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.  43  (Autorizzazione  e  vigilanza  su istituzioni
          sanitarie).    1.    La    legge    regionale    disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di carattere privato, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          41,   primo  comma,  che  non  hanno  richiesto  di  essere
          classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          su  quelle convenzionate di cui all'art.26, e sulle aziende
          termali e definisce le caratteristiche funzionali cui  tali
          istituzioni  e aziende devono corrispondere onde assicurare
          livelli di prestazioni sanitarie  non  inferiori  a  quelle
          erogate  dai  corrispondenti presidi e servizi delle unita'
          sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo  e
          coordinamento di cui all'art. 5.
             2.  Gli  istituti,  enti ed ospedali di cui all'art. 41,
          primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
          sensi   della   legge  12  febbraio  1968,  n.  132,  e  le
          istituzioni a carattere privato che abbiano un  ordinamento
          dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a  quello  degli
          ospedali  gestiti  direttamente  dalle   unita'   sanitarie
          locali,  possono  ottenere  dalla  regione,  su  domanda da
          presentarsi entro i termini stabiliti con legge  regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,    presidi
          dell'unita'  sanitaria  locale  nel  cui  territorio   sono
          ubicati,  sempre che il piano regionale sanitario preveda i
          detti presidi. I rapporti dei predetti  istituti,  enti  ed
          ospedali  con  le  unita' sanitarie locali sono regolati da
          apposite convenzioni.
             3.  Le  convenzioni  di  cui  al comma precedente devono
          essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere  tra  l'altro  forme  e  modalita' per assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
          sanitarie locali.
             4.  Sino alla emanazione della legge regionale di cui al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo  e  secondo  comma,  della legge 12 febbraio 1968, n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto  1977,  adottato ai sensi del predetto articolo 51 e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto  1977,  n.  236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
          197 e 198 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
          con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, intendendosi
          sostituiti  al  Ministero  della  sanita'   e   al   medico
          provinciale  e  al  prefetto  il  presidente  della  giunta
          regionale".
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  dell'art.  43 della legge n. 833/1978 si
          veda la nota alle premesse.